In Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 202 dell’01/09/2025 sono state pubblicate le modifiche al titolo IV del codice deontologico forense, entrate in vigore dall’01/11/2025, mutando la stessa intitolazione dell’anzidetto titolo in: “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie”.
La ratio ispiratrice delle modifiche in discorso è quella di far sì che l’attività professionale svolta dall’avvocato sia pienamente rispettosa dei diritti del singolo e dei doveri generali della professione forense a beneficio della collettività.
Nello specifico, gli articoli del codice deontologico oggetto di mutazione sono stati i seguenti: 48, 50, 51, 56, 61, 62 e 62-bis.
L’art. 48, rubricato “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”, equipara ora la corrispondenza che contiene proposte transattive, insieme alle relative risposte, a quella catalogabile come riservata, anche per quanto attiene la consegna al cliente.
In tal caso, quindi, la riservatezza caratterizza entrambe le predette categorie di documenti.
L’art. 50, rubricato “Dovere di verità”, al comma 6 limita l’obbligo di discovery gravante sul legale a tutti quei provvedimenti di cui lo stesso professionista abbia conoscenza, così da arginare dubbi su addebiti deontologici mossi per responsabilità oggettiva. Per questo, l’avvocato dovrà indicare i provvedimenti già ottenuti e che conosce, anche laddove fossero di rigetto, nella presentazione di istanze o richieste che concernono lo stesso fatto.
L’art. 51, rubricato “La testimonianza dell’avvocato”, con il comma 2 intende far astenere l’avvocato dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi e sul contenuto della corrispondenza riservata, oltre che su quella avente ad oggetto proposte conciliative e relativi riscontri tra colleghi.
L’art. 56, rubricato “Ascolto del minore”, al comma 1 apre con una clausola di riserva per l’avvocato, ossia “Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore”, per poi recitare che l’avvocato non potrà ascoltare il minore degli anni diciotto qualora non abbia ricevuto il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
Al comma 1-bis, invece, l’articolo in esame richiede che l’avvocato che ascolti il minore debba osservare pedissequamente modalità che assicurino il suo interesse preminente sulla scorta dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.
L’art. 61, rubricato “Arbitrato”, valorizza invece l’indipendenza, l’imparzialità, la chiarezza e la lealtà dell’avvocato nominato arbitro.
Al comma 3, l’articolo di specie enuclea casi in cui l’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro: una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da un altro professionista di lui socio o con lui associato oppure che eserciti negli stessi locali o collabori a livello professionale in modo non occasionale.
Al comma 7, inoltre, estende il divieto di intrattenere rapporti professionali dell’avvocato arbitro a colleghi soci, associati o che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
L’art. 62, rubricato “Mediazione”, al comma 3, lettera b), oggi detta che l’avvocato non debba assumere il ruolo di mediatore se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da un professionista di lui socio o con lui associato o che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale.
L’art. 62-bis, rubricato “Negoziazione assistita”, impone l’obbligo di lealtà all’avvocato che assiste il proprio cliente nella procedura di negoziazione assistita rispetto alle parti, ai difensori e ai terzi. Ciò, viepiù, si estende anche all’attività di istruzione stragiudiziale.
Nel corso della procedura, poi, l’avvocato è tenuto alla riservatezza circa le informazioni ricevute. Infatti, le dichiarazioni rese e le informazioni ottenute in negoziazione non potranno essere impiegate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, eccetto le dichiarazioni acquisite nell’istruzione stragiudiziale.
All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è altresì fatto obbligo di non intrattenersi con terzi chiamati a rendere dichiarazioni nel procedimento o con persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
All’avvocato è da ultimo vietato di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, a meno che il gravame sia giustificato da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non aver avuto conoscenza.
Le violazioni comporteranno sanzioni disciplinari che vanno dalla meno grave censura alla più grave sospensione dall’esercizio della professione forense fino a sei mesi.
Le modifiche sopra esposte rappresentano in buona sostanza un nuovo quadro normativo entro il quale ogni avvocato dovrà sapersi muovere al fine di garantire la giusta applicazione del diritto nei confronti dei propri assistiti e non solo.
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