Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 16 luglio 2026, n. 5818
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 16 luglio 2026, n. 5818, offre un significativo spunto sul ruolo che il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 può assumere nell’ambito delle misure di self-cleaning previste dal Codice dei contratti pubblici.
La vicenda trae origine dall’esclusione – contestata in giudizio – di un operatore economico a fronte di una vicenda penale riguardante un proprio ex amministratore, nonché dalla mancata indicazione della relativa misura cautelare nel DGUE.
La società, una volta venuta a conoscenza della vicenda, aveva tuttavia adottato una serie di misure correttive, tra cui l’immediata cessazione del rapporto con il soggetto coinvolto, l’adozione di un Modello 231 corredato di un codice etico e la revisione delle procedure interne interessate dalle contestazioni.
Il Consiglio di Stato, in breve, ha pertanto confermato la legittimità della positiva valutazione compiuta dalla Stazione appaltante, ribadendo che il grave illecito professionale non costituisce causa di esclusione automatica dal procedimento e che l’affidabilità dell’operatore deve essere sempre oggetto di una valutazione complessiva nel perimetro tracciato dall’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023.
Particolarmente rilevante è il riconoscimento del valore delle misure di self-cleaning: tra gli elementi positivamente considerati dalla stazione appaltante figura proprio l’adozione del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, quale strumento volto a prevenire la reiterazione di condotte della medesima natura di quelle oggetto di contestazione.
La pronuncia conferma, dunque, una prospettiva ormai sempre più significativa: il Modello 231 non rileva esclusivamente quale presidio interno di prevenzione della responsabilità dell’ente, ma può assumere una funzione esterna di qualificazione dell’affidabilità e della reputazione dell’impresa, anche nei rapporti con le stazioni appaltanti.
In quest’ottica, una compliance 231 effettiva, aggiornata e coerente con le tipologie di rischio concretamente insistenti nell’organizzazione può rappresentare un asset strategico importante ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, contribuendo, tra l’altro, a dimostrare l’avvenuta adozione di misure idonee a ristabilire l’affidabilità dell’operatore.
La decisione rafforza, pertanto, il valore della compliance quale componente non meramente difensiva, ma altresì strategica per la continuità e la competitività dell’impresa nel mercato dei contratti pubblici.

