Lo scorso 31 ottobre è entrato in vigore il Decreto-legge n. 159 del 2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, il quale ha introdotto una serie di interventi finalizzati, in particolare, al rafforzamento del sistema prevenzionistico in materia di lavoro e nell’ambito delle filiere (appalti e subappalti).
In un contesto marcato da gravi e persistenti criticità in punto di infortuni, è stata avvertita l’esigenza, da parte del legislatore, di innalzare gli standard di tutela, promuovendo un approccio integrato tra prevenzione, formazione, vigilanza e l’ormai immancabile digitalizzazione.
In quest’ottica, si è dunque inteso rafforzare la tracciabilità dei lavoratori nei cantieri e nei settori più a rischio, anche rafforzando il sistema sanzionatorio e stimolando il focus sulla formazione.
Tra le novità più importanti si segnala, in primo luogo, l’introduzione di un badge elettronico e digitale obbligatorio per i lavoratori impiegati nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, pubblico e privato. Questo strumento, necessariamente corredato da un codice univoco anticontraffazione, nell’ottica del legislatore è finalizzato a garantire la tracciabilità delle presenze e l’emersione di lavoro irregolare. Dovrebbe inoltre facilitare l’attività di vigilanza da parte degli organi ispettivi.
Il suddetto badge dovrà essere rilasciato a ciascun lavoratore, anche in formato digitale, e dovrà essere agganciato al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), con riflessi operativi importanti per la gestione dei fascicoli formativi e delle attestazioni.
In sede di attuazione, un decreto ministeriale dovrà provvedere alla definizione delle specifiche tecniche e operative (tra cui tempi, modalità di rilascio e dati trattati), con scadenze mirate a rendere il sistema pienamente operativo per i primi mesi del 2026.
Il Decreto, inoltre, modifica l’assetto legislativo della c.d. “patente a crediti” nei cantieri, un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori basato sull’andamento degli infortuni venuti a verificazione e sul generale rispetto degli obblighi di sicurezza.
In particolare, vengono ampliate le ipotesi di perdita di crediti per gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e viene inasprito il sistema sanzionatorio, con un aumento pari al doppio per la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, che passa da euro 6.000 ad euro 12.000 per le violazioni più gravi.
Si segnala come tali modifiche assumano particolare rilievo non solo sotto il profilo della deterrenza, in stretta connessione alle sanzioni pecuniarie previste, ma anche ai fini della reputazione aziendale, con possibile impatto su bandi di gara e sui criteri di aggiudicazione.
Infine, sempre tra le novità più rilevanti, il decreto interviene in materia di formazione e prevede, in particolare, che la formazione relativa a ciascun lavoratore sia registrata nei relativi fascicoli elettronici personali, integrati con il SIISL.
Questo passaggio costituisce un ulteriore elemento di digitalizzazione della compliance in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con evidenti implicazioni operative per gli enti formatori e per i datori di lavoro nella gestione dei percorsi formativi obbligatori.
La digitalizzazione, anche in tale settore, dovrebbe massimizzare l’efficacia dei controlli e consentire il superamento, almeno in parte, delle problematiche relative alla tracciabilità (manifestatesi con riguardo ai registri cartacei), favorendo – tra l’altro – l’omogeneità dei dati trattati a livello nazionale.
Ora, se dal punto di vista tecnico-operativo il decreto si presenta come l’ennesimo intervento estensivo rispetto agli obblighi di tracciamento e compliance, con evidenti ricadute in termini di conformità per le imprese destinatarie; sotto altro profilo, come spesso accade, l’adeguamento tempestivo alle nuove regole potrà rappresentare anche un vantaggio competitivo, dimostrando agli stakeholder (clienti, partner commerciali, committenti pubblici e privati) un livello avanzato di gestione della sicurezza sul lavoro, oltre che una maggiore affidabilità operativa.
ADR firm e la competenza specialistica dei suoi collaboratori sono come sempre a disposizione delle aziende clienti per il pronto adeguamento alla normativa, per la valutazione del rischio sanzionatorio e per l’implementazione di unacompliance aggiornata.

