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Il nuovo Testo Unico della Legge Doganale (TULD) e l’estensione della responsabilità da reato dell’ente agli illeciti penali in materia di accise.

Pubblicato 25 March 2025

Lo scorso 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, contenete “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte dirette sulla produzione e sui consumi”.

Il nuovo Testo Unico della Legge Doganale (TULD), entrato in vigore già il 4 ottobre, ha abrogato il previgente Testo Unico (D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973), andandolo a sostituire con una normativa aggiornata alle ultime disposizioni a livello comunitario, più chiara e lineare in ragione della sensibile riduzione del corpo normativo (si è passati dai 352 articoli previsti dal vecchio T.U. agli attuali 122).

Tra le novità più importanti, oltre alla telematizzazione e semplificazione delle procedure doganali e il potenziamento delle attività di controllo e verifica (perseguita, tra l’altro, attraverso l’accentuazione della collaborazione tra Autorità doganali dell’Unione Europea e i paesi terzi nonché con l’istituzione di uno sportello unico doganale), risalta l’introduzione dei reati previsti dal Testo Unico delle accise (d.lgs. 504/1995) nell’alveo dei reati-presupposto di cui al d.lgs. 231 del 2001.

Alla stregua di tale innesto, la commissione dei reati in materia di accise, oltre a comportare la responsabilità penale della persona fisica autrice del rato, potrà determinare l’insorgere della c.d. responsabilità da reato dell’ente, chiamato a rispondere direttamente di tali illeciti allorquando vengano perpetrati da un soggetto intraneo (apicale o subordinato) nel suo interesse e/o vantaggio e lo stesso ente non si sia dotato di un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenirne la commissione.

Per tali ipotesi criminose sono previste per l’ente sanzioni sia pecuniarie sia interdittive. Tra queste ultime rientrano l’interdizione dall’esercizio dell’attività commerciale e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione degli illeciti.

Si tratta, dunque, di una novità normativa che avrà un notevole impatto per le imprese che importano o comunque commerciano beni soggetti ad accise (quali tabacchi, alcolici, prodotti energetici e oli lubrificanti).

L’intervento legislativo ha previsto, inoltre, l’ampliamento delle misure interdittive applicabili all’ente nelle ipotesi di contrabbando, già previste dal decreto 231, con omesso versamento di imposte o diritti di confine, potendo essere applicate anche a questa fattispecie, oltre alle sanzioni già previste (tra cui il divieto di pubblicizzare beni o servizi, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi), anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

È dunque fondamentale, per le imprese che non vi abbiano già provveduto, adoperarsi per integrare i propri modelli organizzativi con specifici protocolli e presidi volti ad evitare la commissione dei nuovi reati-presupposto.

ADR, forte della sua esperienza pluriennale e consolidata nell’assistenza delle Imprese nella implementazione e gestione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal “decreto 231”, può aiutare le aziende clienti ad analizzare il grado rischio di commissione di tali reati all’interno delle proprie realtà organizzative e ad implementare specifiche procedure e protocolli idonei alla loro prevenzione.

Giuseppe Caldarelli
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