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Decreto Sicurezza 2026: le principali novità dello schema di decreto legge approvato in Cdm

Pubblicato 13 Feb at 16:01

Il 5 febbraio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’ennesimo Decreto Sicurezza, con l’intento di intervenire su armi bianche, violenza giovanile, strumenti di tutela per le forze dell’ordine e soprattutto manifestazioni pubbliche. Il Decreto si inserisce nel solco delle recenti politiche di rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto ai fenomeni di microcriminalità diffusa e di ordine pubblico. Il testo, destinato ad incidere in modo significativo sia sul diritto penale sostanziale sia su quello processuale, introduce misure che implicano necessariamente un delicato, non sempre ottimale, bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e quelle di tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Tra le principali novità spiccano, tra l’altro, una nuova tipologia di fermo preventivo e l’annotazione preliminare in modello separato per i fatti di reato commessi nella evidente sussistenza di una causa di giustificazione.

  1. Manifestazioni pubbliche: fermo preventivo ed ampliamento dei poteri dell’autorità di pubblica sicurezza.

Tra le novità più rilevanti, come detto, figura l’introduzione di un nuovo istituto di fermo preventivo, fino a 12 ore, per soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi nel corso di manifestazioni o cortei. Il Pubblico Ministero, cui il fermo deve essere immediatamente comunicato, ha un obbligo di verifica sulla sussistenza dei presupposti e può disporre l’immediato rilascio per il caso in cui questi manchino.

Nella pratica, si risolve nella possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o comunque aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici e di trattenere per non oltre 12 ore persone per le quali, in base a specifiche circostanze di tempo e di luogo e sulla base di specifici elementi di fatto (quali, ad esempio, il possesso di armi o strumenti atti ad offendere, uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, oltre che eventuali procedimenti penali o segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza sulle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni negli ultimi 5 anni) vi sia fondato motivo di ritenere il compimento di condotte di pericolo concreto per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza ed incolumità pubbliche.

Questa tipologia di fermo preventivo risulta in parte svincolata dai presupposti tradizionali alla base di istituti analoghi e ha finalità dichiaratamente anticipatorie rispetto alla commissione di determinati reati ritenuti di elevato allarme sociale.

L’ampliamento dei poteri cautelari in fase pre-procedimentale pone interrogativi significativi in relazione, tra l’altro, all’art. 13 Cost. (inviolabilità della libertà personale), in specie in punto di legalità e tassatività delle misure limitative della libertà personale, oltre che all’art. 5 CEDU (diritto fondamentale alla libertà e sicurezza personale). Il rischio, già oggetto di dibattito in dottrina, è quello di una progressiva “preventivizzazione” del diritto penale, con anticipazione della soglia di intervento punitivo in assenza di un fatto di reato compiutamente delineato.

  1. Istituzione di un nuovo registro per i fatti di reato commessi in presenza di cause di giustificazione.

Lo schema di decreto approvato in Cdm prevede, inoltre, l’istituzione di un registro delle notizie di reato dedicato specificamente ai fatti commessi in presenza di cause di giustificazione, il cui ovvio e dichiarato riferimento è da rinvenirsi, ancora una volta, nelle forze dell’ordine.

Si tratta di una “annotazione preliminare in separato modello”, la cui ratio (dichiarata) è quella di incrementare il livello di tutele per i cittadini e le forze di polizia. Il Pubblico Ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo di armi, stato di necessità), procede con una annotazione preliminare in un modello separato del nome della persona cui è attribuito il fatto. Vengono poi disciplinate le conseguenti indagini. Il Registro in questione dovrà essere introdotto con apposito decreto del Ministro della Giustizia.

I rischi intercettati dai primi commentatori, spaziano dal pericolo che tale annotazione possa costituire una “corsia procedimentale preferenziale” per alcuni specifici soggetti, con violazione del principio di uguaglianza ai sensi dell’art. 3 Cost., nonché la tensione con l’obbligo di garantire indagini effettive, indipendenti e imparziali di cui agli artt. 2 e 3 CEDU.

  1. Ulteriori novità.

Tra le ulteriori previsioni, si segnalano anche misure contro lo spaccio, norme sulla sicurezza stradale nonché norme volte a maggiormente tutelare i docenti vittime di lesioni.

Sempre in tema di manifestazioni pubbliche, si introducono rafforzamenti ai divieti di accesso alle aree urbane definite “sensibili” e, in particolare, è previsto il divieto di partecipare a manifestazioni pubbliche per i condannati per specifici delitti legati alla c.d. “violenza di piazza”.

Da ultimo, il capo quarto contiene ulteriori misure, oltre a quelle già introdotte negli ultimi anni, in materia di immigrazione e protezione internazionale, tra cui, in particolare, l’obbligo di cooperazione degli stranieri detenuti per l’accertamento dell’identità.

Nel complesso, anche quest’ultimo Decreto Sicurezza sembra rafforzare l’asse della prevenzione e dell’anticipazione della tutela penale, con un significativo spostamento del baricentro verso esigenze securitarie. È comunque ragionevole attendersi che l’intervento venga ad essere oggetto di questioni di legittimità costituzionale, oltre che di doglianze indirizzate alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Ad ogni modo, stante l’approvazione del testo, in seguito alla firma del Presidente della Repubblica il Decreto entrerà in Gazzetta Ufficiale.

Giuseppe Caldarelli
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