La negoziazione assistita (di seguito, per brevità, “N.A.”) è un istituto giuridico introdotto in Italia dal D.L. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. n. 162/2014.
Qualora presenti diritti disponibili, la N.A. si attesta a strumento alternativo di risoluzione delle controversie, dunque trattasi di soluzione rapida, a costi contenuti e che favorisce un clima meno conflittuale rispetto a quello che per natura contraddistingue le aule di giustizia.
La N.A. è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, in caso di pagamento di somme non eccedenti 50.000,00 €, così come per tutte le controversie legate ad incidenti stradali o marittimi a prescindere dal valore della causa.
Nelle suddette ipotesi, tuttavia, avviare la N.A. non implica preclusioni di sorta ai fini della concessione di provvedimenti urgenti e cautelari né tanto meno ai fini della trascrizione della domanda giudiziale.
Quando la legge non prevede espressamente che la N.A. sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il ricorso a quest’istituto è una scelta liberamente rimessa alla volontà delle parti.
Nel dettaglio, la N.A. è facoltativa quando una questione giuridica richiede l’attivazione della mediazione obbligatoria. In tal caso, però, esperire la procedura di mediazione risulta comunque un obbligo qualora la N.A. non si fosse conclusa con un accordo.
La N.A. è facoltativa anche in materia di famiglia, tant’è che coniugi e coppie di fatto possono raggiungere un’intesa in caso di separazione consensuale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Allo scopo di scongiurare il ricorso al giudice del lavoro, fra l’altro, la riforma Cartabia ha riconosciuto la facoltà delle parti di impiegare la N.A., ma ciascuna di queste dovrà essere assistita da un legale e da un consulente del lavoro, mentre l’accordo raggiunto non potrà essere impugnato, al pari di quanto avviene nella conciliazione tenuta presso la competente sede protetta.
Dal punto di vista pratico, l’avvocato figura nella N.A. quale garante dei diritti e della correttezza della procedura, dovendo cooperare attivamente con i propri Colleghi allo scopo di raggiungere un’intesa.
Il difensore deve informare il proprio cliente della possibilità/obbligo di ricorrere alla N.A. prima di incardinare il giudizio e deve osservare l’obbligo di riservatezza sulle informazioni ricevute, eccetto quelle acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale; all’avvocato è imposto il divieto di impiegare dichiarazioni rese e di deporre sulle stesse in giudizio e si fa carico dell’onere di certificare la conformità dell’accordo raggiunto alle norme imperative e all’ordine pubblico; infine, l’avvocato deve trasmettere copia dell’accordo al C.O.A. del luogo ove l’intesa è stata trovata o a quello in cui lo stesso avvocato risulta iscritto.
Sempre sul piano procedurale, l’invito alla N.A. interrompe il termine prescrizionale e la decadenza per una sola volta, ma deve anche indicare l’oggetto della lite e l’avvertimento secondo cui la mancata risposta entro 30 giorni dalla sua ricezione oppure il rifiuto è valutabile dal giudicante per la condanna alle spese giudiziali e per l’attribuzione della responsabilità aggravata.
Il rifiuto a partecipare alla N.A., inoltre, avvera comunque la condizione di procedibilità per parte invitante.
Fondamentale è poi la convenzione di N.A., ossia il documento mediante il quale le parti decidono a tutti gli effetti di cooperare in buona fede e lealtà, pertanto la stessa ha natura di contratto normativo e va redatta in forma scritta sulla scorta di un preciso modello elaborato dal C.N.F.
La convenzione in discorso enuclea altresì l’oggetto della lite e il termine della procedura che non può durare meno di 1 mese e più di 3 mesi, salvo proroga di massimo 1 mese in caso di accordo delle parti.
La convenzione, viepiù, può precisare la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti pertinenti alla controversia e della controparte, fatta eccezione per chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e per chi è incapace di testimoniare. L’acquisizione delle dichiarazioni va compiuta per iscritto e farà piena prova nel corso dell’eventuale processo.
Nella convenzione di N.A. può sottolinearsi che gli incontri conciliativi si terranno in via telematica, sfruttando il collegamento audiovisivo di una piattaforma on-line.
Al fine di stipulare effettivamente un accordo negoziato – avente efficacia esecutiva e costituente titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale – ciascuna parte dovrà essere assistita da almeno un avvocato e l’accordo dovrà essere sottoscritto digitalmente e spedito da una parte all’altra e viceversa a mezzo P.E.C. Laddove fosse invece siglato dalle parti con modalità analogica, gli avvocati dovranno certificare le sottoscrizioni con firma digitale.
L’avvocato che dovesse impugnare un accordo a cui ha partecipato incorrerà in un illecito deontologico.
Infine, bisogna ricordare che il patrocinio a spese dello stato è assicurato anche in tema di N.A. quando questa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale oppure quando la condizione di procedibilità attiene ad una lite su contratti di trasporto o sub-trasporto.
Nello specifico, poi, è utile evidenziare che ha diritto di accedere al patrocinio in questione il cittadino italiano non abbiente, lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del fatto oggetto della convenzione o al sorgere del rapporto, l’apolide e gli enti o le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
L’istanza di ammissione al patrocinio va sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità ed è autenticata dal difensore, deve contenere l’esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della pretesa e va depositata presso il C.O.A. del luogo ove ha sede il tribunale che sarebbe stato competente a pronunciarsi sulla lite.
L’avvocato, in presenza del patrocinio a spese dello Stato, avrà diritto al compenso secondo le disposizioni di cui al Decreto n. 55/2014 ridotto della metà.
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