Segnaliamo che il 25 novembre scorso, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite proprio per il giorno 25 novembre, è stata definitivamente approvata dalla Camera dei deputati, con voto unanime, la proposta di legge avente ad oggetto, tra l’altro, l’introduzione del reato di “femminicidio” (A.C. 2528, già approvata dal Senato nel luglio di quest’anno).
La nuova fattispecie, inserita all’art. 577-bis del Codice penale, alla voce “Femminicidio”, è dunque divenuta legge. Di seguito il testo della norma:
“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’art. 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quanto una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici”.
Il testo legislativo, pur avendo in più punti diviso i giuristi ed alimentato un ampio dibattito dottrinale, è stato presentato (e di fatto è intervenuto) come una parentesi di “coesione politica” tra le varie fazioni parlamentari, unite nell’intento di dare un segnale forte contro la violenza sulle donne, aggiungendo un ulteriore strumento nel rafforzamento, tra l’altro, delle norme che ruotano intorno al c.d. Codice Rosso.
Peraltro, il provvedimento costituisce un intervento di più ampio spettro, intervenendo anche su una serie di altre disposizioni e, in particolare:
- in materia di maltrattamenti in famiglia, ove, all’art. 572 c.p., si estende il novero dei soggetti passivi del reato (coloro che ne possono risultare offesi), introducendo una ipotesi di confisca obbligatoria relativamente ai beni utilizzati per la commissione ed introducendo una nuova circostanza aggravante per il caso in cui la condotta sia perpetrata con le modalità descritte nel nuovo art. 577-bis (il riferimento dovrebbe dunque essere a quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione o prevaricazione; come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna; in risposta al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo; quale atto limitativo delle sue libertà individuali);
- in materia di circostanze aggravanti, introducendo, analogamente a quanto avvenuto per l’art. 572 c.p., nuovi aggravamenti di pena per alcune fattispecie di reato (tra cui le lesioni personali, interruzione non consensuale di gravidanza, violenza sessuale e stalking) per i casi in cui le stesse siano perpetrate con le modalità descritte all’art. 577-bis p. (v. sopra);
- sul piano procedurale, inserendo una serie di modifiche al codice di procedura penale, incidenti, tra l’altro, sulle informazioni da fornire obbligatoriamente alla persona offesa, sulla durata delle intercettazioni, sul patteggiamento, sulle misure cautelari e sulle facoltà processuali degli enti e delle associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato. Si introducono, inoltre, nuove regole per l’esame testimoniale volte ad impedire la c.d. vittimizzazione secondaria.
Si segnalano, da ultimo, collegati interventi sulla disciplina di ordinamento penitenziario nonché in ordine alla tutela dei soggetti permasti orfani a seguito di femminicidio e al monitoraggio periodico sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e sul contrasto alla violenza sulle donne. È prevista, nello specifico, la presentazione alle Camere, da parte del Ministro della giustizia, di una relazione annuale sul punto.

