La Delibera AGCM n. 31812/2026 ha approvato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore dal 16/03/2026.
Di seguito, si riassumono i principali elementi di novità introdotti.
1. Nuovi motivi ostativi di carattere penale, prefettizio o giudiziario.
È ostativo al rilascio/mantenimento del rating l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p. nell’ambito di procedimenti nei confronti dei soggetti rilevanti della società richiedente, anche per i reati di cui agli artt. 603-bis, 629 e 644 c.p., nonché per i reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-octies, D. L.vo n. 231/2001.
Nei confronti dell’impresa richiedente sono altresì ostativi:
- l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p. per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-octies, D. L.vo n. 231/2001;
- le misure previste dall’art. 32, D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 in corso d’efficacia;
- il controllo giudiziario ex art. 3, L. n. 199/2016 in corso di efficacia;
- l’amministrazione giudiziaria ex art. 34, D. L.vo n. 159/2011 in corso di efficacia;
- il controllo giudiziario ex art. 34-bis, D. L.vo n. 159/2011 in corso di efficacia;
- la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, D. L.vo n. 159/2011 in corso di efficacia.
Il rating non può essere rilasciato in presenza di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali previste dal D. L.vo n. 159/2011 che riguardino l’impresa o i soggetti di cui all’art. 4 del Regolamento in discorso e siano in corso di efficacia.
2. Durata dell’ostatività dei provvedimenti giudiziari definitivi.
La durata dell’efficacia ostativa dei provvedimenti giudiziari definitivi è stata rimodulata come segue:
- nel caso di sentenza di condanna, il rating potrà essere rilasciato decorsi 5 anni dal passaggio in giudicato;
- nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il rating potrà essere rilasciato decorsi 3 anni dal passaggio in giudicato;
- nel caso di decreto penale di condanna, il rating potrà essere rilasciato decorsi 2 anni dall’irrevocabilità.
3. Motivi ostativi di natura concorrenziale e consumeristica.
L’impresa non può ottenere o mantenere il rating se risulta destinataria di provvedimenti dell’Autorità per abuso di dipendenza economica e provvedimenti dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, con applicazione di sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati in appello nel biennio precedente la domanda di rating.
4. Violazione di obblighi informativi relativi ai requisiti.
L’impresa è tenuta a comunicare gli eventi che incidano sul possesso dei requisiti obbligatori entro 30 giorni dal loro verificarsi. La violazione comporta, a seconda dei casi, il diniego al rilascio del rating o l’annullamento o la revoca del rating già attribuito ed in corso di validità, con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno, nonché il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di 18 mesi dalla cessazione della rilevanza del motivo ostativo.
Durante la validità del rating, l’impresa titolare di rating è tenuta a comunicare la perdita di uno o più requisiti premiali o l’iscrizione nel Casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai fini del punteggio entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi. In questi casi, l’Autorità dispone la riduzione del punteggio. La violazione degli obblighi informativi relativi ai requisiti premiali comporta la riduzione al punteggio base (espresso con il segno ★), con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno e per tutta la durata residua del rating.
In questo sintetico quadro riassuntivo, bisogna aggiungere che l’impresa non può ottenere o mantenere il rating quando è destinataria di provvedimenti interdittivi dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la P.A. o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel biennio precedente la domanda di rating.
In aggiunta, il punteggio base è ad oggi incrementabile di un segno +, oltre che nei casi previsti dall’art. 10 della Delibera in esame, quando l’impresa, alla presentazione della domanda di rinnovo, abbia conseguito in via continuativa il rinnovo del rating per almeno 3 volte.
Inoltre, il nuovo Regolamento allunga la durata del rating a 3 anni dal rilascio (e non più solo 2 anni).
Le imprese già titolari di rating di legalità alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento sono tenute a comunicare all’Autorità, entro 60 giorni dalla predetta data, gli eventi ostativi anteriori all’entrata in vigore del medesimo Regolamento e non comunicati poiché non rilevanti ai sensi della previgente disciplina.
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