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Tutela del patrimonio agroalimentare: nuovi delitti e aggravanti ed estensione della responsabilità 231

Pubblicato 4 Mag alle 8:17

Il 15 aprile 2026 è stato approvato in via definitiva alla Camera il disegno di legge in materia di reati agroalimentari, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, di cui ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il legislatore interviene così con una riforma attesa da anni, destinata ad incidere in maniera significativa sull’attività d’impresa e, in particolare, sulla filiera agroalimentare.

Non si tratta di un mero inasprimento sanzionatorio, ma di un vero e proprio intervento sistematico ed integrato. Si innesta un nuovo impianto punitivo all’interno del più generale sistema penale di impresa, introducendo nuovi delitti e circostanze aggravanti, nell’ottica complessiva di superare la frammentazione che era venuta a registrarsi in materia nel corso degli anni.

L’intervento, si inserisce peraltro in un contesto caratterizzato da una crescente sofisticazione delle condotte illecite perpetrate ai danni del patrimonio agroalimentare nazionale. Si è dunque avvertita la necessità di una tutela più vasta, che andasse a colpire con più efficacia le nuove manifestazioni illecite.

Il cuore della riforma è rappresentato dall’introduzione, nel codice penale, di un autonomo capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare (il Capo II-bis).

Tra le principali fattispecie di reato si segnalano:

  1. la frode alimentare (art. 517-sexies), che va a sostituire la vendita di sostanze alimentari non genuine introducendo una tutela anticipata rispetto al momento della vendita o messa in commercio dei prodotti. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da due mesi a un anno e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 “chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato”;
  2. il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies), la cui norma recita: “chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000”.

Vengono inoltre previste una serie di circostanze aggravanti e pene accessorie, tra cui, in particolare, spiccano l’aggravante c.d. di agropirateria (che prima costituiva reato autonomo), ovvero un aumento di pena da un terzo alla metà per coloro che commettono i delitti sopra indicati, al di fuori dei casi disciplinati agli artt. 416 e 416-bis, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, nonché la pena accessoria del divieto di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Il sistema sanzionatorio viene poi ulteriormente rafforzato mediante la previsione della chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento per le ipotesi criminose più gravi e con la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto e dei beni utilizzati nella commissione dei reati.

L’intervento si caratterizza anche per l’intento di rafforzare il sistema di controllo e tracciabilità lungo l’intera filiera agroalimentare. In tale prospettiva, assume particolare rilievo l’introduzione di specifici strumenti volti a garantire un corretto flusso informativo verso il consumatore e la previsione di uno speciale contrassegno, avente natura e funzioni di carta valori, per i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).

Da ultimo, si segnala l’estensione dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reato, ma soltanto per le forme aggravate. Ne consegue la necessità per le imprese di procedere quanto prima ad un adeguamento dei propri modelli di organizzazione e gestione, onde valutare e gestire il rischio di commissione anche di tali illeciti.

Giuseppe Caldarelli
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