In un tempo in cui anche i processi subiscono un’incontrollata esposizione mediatica e la viralità fa da padrona sulle piattaforme on-line, il segreto professionale dell’avvocato viene costantemente minacciato.
Il segreto, quale connubio di inclinazione dell’essere umano, dovere etico e responsabilità, rischia dunque di trasformarsi in notizia e la notizia in violazione della sfera pubblica o privata.
La stessa etimologia della parola “segreto”, del resto, racchiude la differenza tra ciò che è rivelabile e ciò che non lo è. E tale differenza, spesso, è ignota al Cliente dell’Avvocato.
La figura dell’avvocato manifesta per antonomasia un ruolo di fiducia e serietà legato alla segretezza ed alla custodia dei beni altrui, pertanto il professionista del diritto funge da guardiano del segreto dell’assistito, dovendo compiere l’ardua scelta del dire e non dire, adoperando prudenza e perizia.
Il dovere in discorso va rispettato non solo durante e al termine del mandato ma anche nell’ipotesi in cui il mandato non venga addirittura accettato.
L’avvocato detiene il compito di tutelare la segretezza del proprio Cliente sulla scorta della Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo, del Codice deontologico degli avvocati europei, della Carta costituzionale italiana e dalla normativa nazionale italiana, di cui la L. n. 247/2012 ed il Codice Deontologico ne costituiscono l’emblema.
Queste ultime due fonti, lette in combinato disposto, rappresentano il segreto professionale come un dovere da osservare in modo rigoroso, che si esplicita nell’interesse della parte assistita, si estrinseca verso i terzi e riguarda fatti e circostanze conosciute in ragione dell’attività professionale, investendo sia l’ambito giudiziale che stragiudiziale.
In aggiunta, l’ordinamento italiano prevede ulteriori norme che regolamentano il segreto professionale: basti pensare agli artt. 118 e 249 c.c., all’art. 622 c.p. e all’art. 200 c.p.p.
La rivelazione del segreto costituisce pertanto anche reato, e più precisamente un delitto, caratterizzato da due condotte alternative: rivelazione senza giusta causa ed impiego a profitto proprio o altrui (ad es., dichiarazione pubblica dell’avvocato per scopi prettamente pubblicitari e non processuali) qualora dal fatto possa derivare nocumento.
In questo scenario, la giusta causa è accertata in positivo nel caso dell’ordine di una deposizione da parte del giudice, mentre la rivelazione non è giustificata quando l’Assistito rilascia informazioni acquisite dal proprio avvocato nel pieno del suo mandato.
Dal predetto quadro normativo deriva un duplice inquadramento del segreto professionale, infatti lo stesso può attenere sia ad una situazione giuridica soggettiva attiva, sia ad una situazione giuridica soggettiva passiva.
La segretezza, che non va confusa con la privacy in quanto la prima presenta contenuti più circoscritti rispetto alla seconda, ha quindi ad oggetto la notizia, che va custodita e curata dall’avvocato. Ma non solo. Tant’è che a tale dovere sono persino tenuti i tirocinanti avvocati, i colleghi di Studio e i dipendenti.
La violazione del dovere in esame implica per l’avvocato l’irrogazione delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione dall’esercizio della professione forense da uno a tre anni.
La violazione del dipendente o del collaboratore, invece, fa scaturire la risoluzione del rapporto, mentre per il tirocinante avvocato è viepiù causa di responsabilità disciplinare.
Quando, però, l’avvocato può derogare al segreto?
L’avvocato è tenuto a non osservare la regola della segretezza quando le informazioni siano necessarie all’attività difensiva, per impedire un reato di particolare gravità, per allegare circostanze di fatto all’interno di una lite tra il medesimo avvocato e il Cliente e, da ultimo, quando il professionista viene coinvolto nel procedimento disciplinare.
Ebbene, alla luce di quanto visto, chiunque sappia custodire un segreto altrui riserva sicuramente alla persona una tutela primaria ed irrinunciabile.
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