Il software non può essere ridotto a mero codice scritto, perché è un vero e proprio programma, derivante da un progetto o più in generale da un’idea, volto a risolvere problemi complessi e, in determinati casi, a migliorare la produttività.
Il software sottende un insieme di conoscenze: il c.d. know-how, che prenderà forma e sostanza nella pratica.
Ogni software ha come minimo comune denominatore il codice sorgente e l’algoritmo, che ne costituiscono il nucleo e ne definiscono il funzionamento.
I predetti elementi appartengono allo sviluppatore ed è buona regola che questo li custodisca su piattaforme sicure e difficilmente accessibili.
A meno che sia previsto contrattualmente, lo sviluppatore a cui viene commissionata la creazione del software è tenuto a non impedirne l’accesso al committente, il quale possiede tutte le capacità per leggere il codice sorgente, in quanto il suo linguaggio di programmazione risulta umanamente comprensibile (a differenza del codice oggetto, ad esempio, che invece si estrinseca in un codice binario decriptabile solo dagli addetti ai lavori).
Il committente detiene la proprietà del software quando: 1) il software derivi da un incarico dato dal committente allo sviluppatore; 2) lo sviluppatore ha semplicemente eseguito il progetto del committente; 3) il software è stato in toto finanziato dal committente e sarà parte integrante dei suoi processi produttivi.
È bene sottolineare che la prova circa la paternità del software potrà essere fornita con ogni mezzo.
Al fine di sviluppare un software, dunque, capita spesso che aziende e privati si rivolgano a terzi specialisti del settore. Diviene allora estremamente importante comprendere cosa va condiviso e cosa va mantenuto segreto. Il primo step, infatti, consiste solitamente nel chiedere un preventivo di spesa e ciò comporta necessariamente condividere la propria idea. Dal punto di vista legale, però, l’idea di business non va integralmente svelata, salvo si opti di far sottoscrivere allo sviluppatore un contratto di riservatezza.
In tale ultimo caso, il committente potrà liberamente definire i dettagli del progetto e mettere a disposizione le giuste risorse utili al perfezionamento dell’idea, anche dal punto di vista economico.
D’altro canto, la software house deve guardarsi bene da eventuali eccezioni sollevabili dal committente. Sul punto, a titolo esemplificativo, la software house potrebbe incorrere in violazioni sulla consegna, dovute a ritardi su tempistiche predefinite, così come in violazioni sulla conformità del prodotto, che magari non presenta specifiche essenziali per il corretto funzionamento.
Il software, così come il codice sorgente, possono essere oggetto di tutela giuridica tramite registrazione di marchio (protezione del segno distintivo), brevetto (protezione della tecnica), design (protezione delle grafiche) e contratti di riservatezza.
Con gli anzidetti strumenti risulta possibile salvaguardare aziende e privati nel modo più congruo e si mantiene un vantaggio competitivo sui terzi.
Per un’azienda diventa indispensabile che le giuste misure di protezione siano messe in atto anche nei confronti dei dipendenti, giacché costoro, specie se rivestono ruoli centrali o comunque storici, potrebbero condividere il know-how aziendale acquisito nel tempo con la concorrenza.
Quando un soggetto ha intenzione di servirsi della tutela contrattuale sul software non esiste però un modello standard di riferimento, infatti ogni contratto va scelto e adattato al caso di specie, optando per clausole attinenti alla questione reale. Tendenzialmente, non vanno tuttavia tralasciate quelle di riservatezza e di esclusiva, soprattutto allo scopo di avere garanzie postcessazione del rapporto di lavoro.
In aggiunta, è prassi prevedere la giurisdizione, cause di risoluzione per inadempimento, modalità di recesso e disdetta, impiegare penali ed esplicitare il funzionamento delle royalties.
Nello specifico, laddove il software dovesse essere oggetto di un contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1667 c.c., il committente dovrà denunciare i vizi o le difformità all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta e l’azione si prescriverà in 2 anni dal giorno della consegna dell’opera.
Ex art. 1668 c.c., invece, il committente può chiedere che difformità e vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore. Quando, poi, l’opera derivata si dimostrasse del tutto inadatta alla destinazione, il committente godrà del diritto di risolvere il contratto.
Salvo che il contratto non disponga altrimenti, il committente ha il potere altresì di sfruttare il software a livello economico, ma lo stesso vale per il datore di lavoro nel rapporto con il dipendente. Il lavoratore autonomo, invece, ha il diritto di utilizzazione economica per un’attività inventiva ed originale, salvo che il contratto preveda che l’attività sia oggetto del medesimo rapporto e perciò compensata.
Ebbene, all’interno di un quadro in cui il diritto finisce per rincorrere la tecnologia, regola aurea resta dover disciplinare prima di tutto utilizzo e titolarità del software.
Posta l’ampiezza e la complessità della normativa, la proprietà intellettuale si erige a chiave di volta e scudo del progresso tecnologico.
ADR firm aiuta a tutelare progetti e diritti di proprietà intellettuale appartenenti a società e privati. Scopri di più su www.adrfirm.it oppure chiamaci per fissare un appuntamento dal vivo o da remoto.

