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Regolamento UE in materia di deforestazione (EUDR): nuova deadline per l’adeguamento

Pubblicato 12 Marzo 2025
  1. La nuova deadline.

Lo scorso 14 novembre il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la proposta della Commissione Europea di rinviare di un anno l’applicazione del Regolamento UE in materia di deforestazione – EUDR (Reg. UE n. 2023/1115). Esso, mirando a garantire che alcuni prodotti esportati ed importati da e verso l’Unione (o anche semplicemente messi a disposizione del mercato comunitario) non provengano da terreni oggetto di deforestazione, impone nuovi ed importanti obblighi in capo alle imprese ed all’intera filiera produttiva.

In recepimento delle forti preoccupazioni espresse dagli Stati membri, dai Paesi terzi e dalle varie parti coinvolte in ordine all’impossibilità di provvedere ad una effettiva attuazione delle nuove disposizioni già a partire dal 30 dicembre 2024, così come originariamente previsto, sono dunque state ampliate le tempistiche per l’applicazione della nuova normativa, al fine di permettere alle imprese e alle autorità competenti di prepararsi al meglio.

In particolare, in seguito alla modifica, operatori e commercianti avranno tempo sino al 30 dicembre 2025 per adeguarsi, mentre le PMI potranno provvedere entro il 30 giugno 2026.

Ma cosa prevede il Regolamento?

  1. Il Regolamento in breve: contesto, obiettivi e disciplina di fondo.

La deforestazione e il degrado forestale avanzano ad un ritmo incalzante, contribuendo al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità. La principale causa del fenomeno è da rintracciarsi nell’espansione dei terreni agricoli connessa alla produzione di materie prime come bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. L’UE, essendo tra i maggiori consumatori di tali materie prime, ha dunque deciso di ridurre il proprio contributo alla deforestazione e al degrado forestale facendo in modo che gli unici prodotti “abilitati” a circolare all’interno del proprio mercato siano quelli “a deforestazione zero”.

In quest’ottica, il Regolamento, entrato in vigore a giugno 2023, va a regolamentare l’immissione sul mercato dell’Unione e l’esportazione di prodotti che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando come materie prime bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno” e, in particolare, impone un divieto totale di circolazione per tutte le merci ed i beni che non soddisfano le seguenti tre condizioni:

  • siano a deforestazione zero;
  • siano stati prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione;
  • siano coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

Dette misure si inseriscono nell’alveo della strategia UE per la promozione di una crescita economica sostenibile che spinga le imprese a considerare nelle proprie scelte economiche anche valutazioni su rischi ambientali e sociali, imponendo alle stesse importanti obblighi di Due diligence e trasparenza.

  1. A chi si applica?

Il Regolamento si applica a due tipologie di soggetti:

  • gli operatori: intendendosi per essi “la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta”;
  • i commercianti: intendendosi per questi ultimi “la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato”.
  1. I nuovi obblighi di Due diligence.

Ai sensi del Regolamento, i prodotti conformi, che in quanto tali possono essere importati, commercializzati o esportati, sono quelli “a deforestazione zero”, prodotti in conformità alla legislazione vigente nel Paese di produzione e coperti da una “dichiarazione di dovuta diligenza”.

Operatori e commercianti dovranno dunque attuare un efficace sistema di Due diligence, nell’ambito del quale occorrerà che gli stessi provvedano a:

  • raccogliere informazioni rilevanti, vale a dire documenti e dati adeguati e verificabili dai quali si possa desumere che i prodotti interessati sono conformi al Regolamento (tra questi, in particolare, la tipologia e quantità di prodotto, il Paese di produzione e la geolocalizzazione dell’appezzamento o degli appezzamenti di terreno in cui le materie prime sono state prodotte);
  • valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale;
  • laddove le valutazioni compiute abbiano condotto a ritenere che il rischio sia significativo, mettere in atto una serie di misure per l’attenuazione di detto rischio, sino a che lo stesso non abbia raggiunto un livello quantomeno “trascurabile”;
  • laddove il rischio di non conformità sia (originariamente o per l’effetto delle misure di attenuazione) “nullo o trascurabile”, emettere una dichiarazione di dovuta diligenza da caricare sul portale telematico appositamente predisposto.

Si potrà commercializzare i prodotti solamente nel caso in cui si sia giunti alla conclusione che il rischio di non conformità sia nullo o trascurabile.

Per il caso in cui i Paesi di produzione rientrino tra quelli non classificati “ad alto rischio”, gli operatori ed i commercianti potranno attuare una “Due diligence semplificata”, dovendo provvedere a raccogliere le informazioni relative ai Paesi di produzione, ma senza dover effettuare la valutazione del rischio e la eventuale attuazione delle misure di attenuazione.

  1. Quali sanzioni?

Il Regolamento porta con sé un importante apparato sanzionatorio, con sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore dei beni coinvolti pari ad almeno il 4% del fatturato totale annuo. Inoltre, i prodotti non conformi ed i relativi introiti potranno essere oggetto di confisca e l’operatore economico potrà essere attinto da un provvedimento di esclusione temporanea dall’accesso a finanziamenti pubblici, gare, concessioni e sovvenzioni.

  1. Cosa può fare ADR per i propri Clienti?

Il Team di ADR può supportare i propri Clienti lungo tutte le fasi necessarie alla soddisfazione dei requisiti di conformità previsti dal Regolamento. In particolare, la Società è in grado di:

  • condurre un adeguato Risk Assessment volto a comprendere il livello di coinvolgimento dell’Impresa e delle singole unità produttive nelle aree d’applicazione del Regolamento ed effettuare un attento screening dei prodotti in relazione a quanto considerato dalla normativa;
  • definire, sulla base delle valutazioni svolte, un’adeguata tabella di marcia che consenta di individuare le singole azioni da porre in essere per adeguarsi in tempo utile ai nuovi obblighi;
  • implementare un efficace sistema di Due diligence, integrato nei vari processi coinvolti;
  • implementare un adeguato sistema di controllo e aggiornamento che consenta di effettuare check continui con riguardo agli sviluppi normativi e alla idoneità delle misure adottate;
  • realizzare e condurre una valida formazione sui nuovi obblighi di Due diligence rispetto alle singole funzioni coinvolte.
cristiano
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