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Novità in campo 231: ultime estensioni del “catalogo” dei reati-presupposto

Pubblicato 21 Marzo 2024

Di recente, il d.lgs. 231/2001, disciplinante la c.d. responsabilità da reato degli enti, ha subito due importanti mutamenti normativi, l’uno per via diretta e l’altro per via indiretta:

  • da una parte, il 9 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 137/2023, di conversione con modifiche del D.L. 105/2023 (noto come “Decreto Giustizia”), recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale e di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, mediante la quale, il legislatore ha introdotto nell’alveo dei reati-presupposto tre nuove fattispecie di reato: quelle di “Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.), di “Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” (art. 353-bis c.p.) e di “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis c.p.), confluite negli artt. 24 e 25-octies.1 del decreto;
  • dall’altra parte, con L. 206/2023, in vigore dall’11 gennaio 2024, nell’ottica della valorizzazione, promozione e tutela del c.d. Made in Italy, il legislatore è andato a modificare i due reati di “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”(art. 517 c.p.) e “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari” (art. 517-quater c.p.), già reati-presupposto del “decreto 231” (art. 25-bis.1), provvedendo, per quanto riguarda il primo, ad ampliarne l’ambito di operatività alla mera detenzione finalizzata alla vendita.

Entrambe le modifiche, ponendosi pienamente in linea con il trend di progressiva estensione della c.d. parte speciale della disciplina, hanno quindi comportato un ampliamento del “catalogo” dei reati-presupposto, vale a dire di quei reati capaci di impegnare direttamente la società laddove commessi, nell’interesse e/o vantaggio di questa, da parte di soggetti (apicali o sottoposti) alla stessa appartenenti.

Di conseguenza, entrambe gli interventi pongono il problema della gestione, tramite lo strumento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dei corrispondenti rischi-reato all’interno delle singole realtà d’impresa.

  • In quest’ottica, con riguardo al primo intervento normativo citato, è d’uopo evidenziare che, pur prevedendo già la maggior parte dei modelli organizzativi esistenti misure di prevenzione e controllo rispetto ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali sono, per l’appunto, quelli di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta dei contraenti), le due nuove fattispecie hanno comportato, di fatto, una estensione del perimetro delle aree sensibili al rischio, atteso che le stesse si innestano, tra l’altro, anche nelle fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche.

Sarà dunque necessario che le società procedano ad una attenta verifica dei presidi preventivi e di controllo esistenti, così da valutarne l’idoneità e l’efficacia anche rispetto a tali ulteriori attività sensibili.

  • Lo stesso deve dirsi, inoltre, per la fattispecie di “Trasferimento fraudolento di valori” di cui all’art. 512-bis. (inserita, come detto, all’art. 25-octies.1, d.lgs. 231/2001, recante “Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”), la quale, presentando evidenti punti di contatto, circa il profilo preventivo, con altri reati già previsti all’art. 25-octies (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita) sembra destinata a collocarsi nel solco di aree di rischio verosimilmente già gestite nell’ambito dei presidi esistenti, ma comunque bisognose di una nuova attenta verifica nell’ottica della riduzione del rischio-reato.
  • Analogo discorso va fatto, infine, con riguardo al secondo e più recente intervento normativo, il quale, come detto, ha ampliato il perimetro applicativo dell’art. 517 c.p. (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”), già reato-presupposto della responsabilità da reato degli enti (art. 25-bis.1), prevedendo che, oltre alla commercializzazione del bene contraffatto, venga oggi punita anche la mera detenzione ai fini della vendita del prodotto.

Sulla scorta di tali ultimi interventi legislativi, pertanto, le società non potranno esimersi dal compiere un ulteriore sforzo di valutazione dei propri processi interni. Ciò allo scopo di comprendere il grado di impatto che i nuovi reati-presupposto potranno avere su di essi, adottando, al bisogno, nuove misure di riduzione e contenimento del rischio, tenuto anche conto delle gravi sanzioni (pecuniarie e interdittive) che la commissione di tali illeciti comporta.

Giuseppe Caldarelli
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