La mediazione civile e commerciale presenta il proprio nucleo essenziale nella partecipazione delle Parti alla procedura.
Infatti, l’art. 8, comma 4, del D. L.vo 28/2010 impone a queste di partecipare personalmente al procedimento, in ossequio al principio della partecipazione personale.
La ragione del predetto principio è rinvenibile nella volontà del Legislatore di permettere un debito confronto ai soggetti coinvolti attraverso il dialogo, scongiurando il giudizio e sposando l’ottica deflattiva.
È per tale ragione che la mediazione non va considerata come semplice momento burocratico o come adempimento ruba tempo, bensì come modo per cooperare lealmente e in buona fede alla soluzione bonaria della controversia.
A conferma di ciò, il primo incontro di mediazione non potrà avere una durata inferiore alle due ore, proprio per consentire una discussione attenta e costruttiva.
Bisogna tuttavia precisare che la mediazione ammette la partecipazione in rappresentanza, ossia la possibilità di incaricare un rappresentante che riproduca determinati interessi del delegante, dietro opportuna procura speciale sostanziale.
Nel caso dovesse trattarsi di persona giuridica, oltretutto, va prodotta la relativa visura ordinaria tra gli allegati da porre a disposizione del Mediatore, così da garantire la massima trasparenza.
L’esercizio del potere della Parte in mediazione, viepiù, può essere conferito anche al difensore di fiducia ma, pure in tal caso, non basterà rilasciargli una mera procura alle liti.
In giurisprudenza, la questione della rappresentanza è stata dibattuta proprio nell’anno in corso.
Secondo un primo orientamento di legittimità, la condizione di procedibilità si avvera attraverso la comparizione della Parte assistita dall’avvocato, non bastando la sola presenza del legale.
Secondo un diverso filone giurisprudenziale, invece, l’avvocato può assurgere a sostituto della Parte qualora abbia una procura sostanziale grazie a cui presenziare e partecipare attivamente agli incontri di mediazione, discutendo e trattando l’oggetto della vicenda giuridica.
Resta inteso, comunque, che la procura va allegata all’istanza di mediazione prima del deposito della stessa, debitamente firmata dalla Parte e dall’avvocato medesimo, anche con firma digitale.
In ogni caso, inoltre, la sussistenza della procura speciale sostanziale è strettamente necessaria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
La presenza della procura in esame deve essere incontrovertibile, perciò ne va dato atto all’interno del verbale di mediazione.
Elemento imprescindibile, poi, è la conoscenza dei fatti da parte del delegato al fine di compiere tutte le attività inerenti alla mediazione.
Ovviamente, l’identità del delegato dovrà essere accertata con la produzione di un valido documento di riconoscimento, da trasmettere all’Organismo di mediazione pre primo incontro.
Ma non è tutto.
Il delegato potrà comparire esclusivamente in presenza di giustificati motivi che impediscano alla Parte di rendersi disponibile dinanzi al mediatore.
E la giurisprudenza ha chiarito come i suddetti motivi non debbano essere generici, bensì specifici e dettagliati, mediante idonea documentazione a supporto.
Oggi, però, facilita la partecipazione effettiva la facoltà di tenere gli incontri in video conferenza, possibilità non contemplata in precedenza.
Dunque, delegare in modo superficiale, senza tener conto dell’importanza di partecipare alla mediazione, presenta risvolti non trascurabili, giacché tale condotta corrisponderà a mancata comparizione ed il tentativo di mediazione andrà pertanto ritenuto non esperito.
In definitiva, la mediazione non è classificabile come mero sistema deflattivo.
La mediazione è molto di più, poiché equivale ad occasione concreta di confronto, dibattito e discussione utile a trovare un accordo, permettendo un sistematico risparmio di tempo e di denaro non solo con riguardo alla giustizia in sé ma anche alle Parti.
Prima del giudizio, soltanto costoro sono in grado di porre un punto alla vicenda che le occupa.
Soltanto le Parti hanno piena conoscenza e contezza della questione insorta.
E sta a costoro risolvere la lite, servendosi dell’ausilio di un soggetto terzo ed imparziale come il mediatore.
Mentre la sostituzione a mezzo rappresentante, seppur contemplata, pretende formalismi tali da non ammettere errori, perché la mediazione richiede soggetti informati e non improvvisati, chiamati a porsi l’uno dinanzi all’altro allo scopo di risolvere stragiudizialmente un contenzioso.
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