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Responsabilità ambientale: le novità apportate dal D.L. 116/2025. Cosa cambia per le imprese?

Pubblicato Ieri alle 10:57

Lo scorso 8 agosto 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 116, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei Fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

L’obiettivo è chiaro: contrastare con più forza le attività illecite legate ai rifiuti, promuovere la bonifica delle aree compromesse e garantire maggiore tutela alla salute e all’ambiente. Tuttavia, da tale provvedimento sorgono numerose implicazioni, soprattutto per le imprese, chiamate a gestire nuove e più stringenti regole e a rivedere i propri modelli organizzativi.

Le novità, in linea generale, si incentrano su:

  1. modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), con l’inserimento di nuove fattispecie di reato;
  2. modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i reati ambientali e l’introduzione di novità sul fronte delle indagini, quali, ad esempio, l’estensione dell’applicabilità dell’arresto in flagranza differita;
  3. estensione della Responsabilità amministrativa da reato degli enti exLgs. 231/2001.

Di seguito si vedranno sinteticamente le più rilevanti.

Le modifiche al TUA e le nuove fattispecie:

Il decreto ha ampliato il ventaglio delle condotte punibili. Tra le più rilevanti si segnalano:

  • abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis TUA);
  • abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA);
  • aggravante per traffico illecito di rifiuti commesso nell’ambito di un’attività d’impresa (art. 259-bis TUA);
  • nuove ipotesi di reato colposo in materia di rifiuti (art. 259-ter TUA).

Si ha, inoltre, un potenziamento delle fattispecie già esistenti, con chiarimenti rispetto a trasporto, gestione non autorizzata di rifiuti, combustione illecita, violazioni relative ai registri e ai formulari.

Modifiche al Codice penale ed incrementi sanzionatori:

Un altro aspetto significativo riguarda l’inasprimento delle pene. Chi gestisce rifiuti pericolosi o causa danni rilevanti alla salute e all’ambiente rischia conseguenze molto più gravi rispetto al passato. Oltre alle pene detentive per le persone fisiche, il D.L. introduce:

  • sanzioni interdittive, come la sospensione delle autorizzazioni;
  • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  • nei casi estremi, la chiusura definitiva dell’attività.

Si segnalano, inoltre, gli artt. 452-sexies e 452-quaterdecies, ove vengono previste aggravanti per i reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e per i casi di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nelle ipotesi in cui ne derivi particolare pericolo per l’uomo o l’ambiente.

Viene infine prevista l’esclusione dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis, c.p.) per una serie di delitti ambientali, consumati o tentati, previsti dal TUA.

Chiaramente, qui come in passato (ma in maniera più incisiva), queste misure non si traducono soltanto in un rischio economico, ma anche in una seria minaccia reputazionale per le imprese.

Estensione della responsabilità 231:

Il D.L. interviene anche sul D.Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati (nella specie, ambientali) che possono dar luogo alla c.d. Responsabilità amministrativa da reato degli enti. L’articolo 25-undecies è stato infatti aggiornato per includere tutte le nuove fattispecie.

Si prevedono, inoltre, inasprimenti delle sanzioni pecuniarie ed interdittive, con la previsione, per i casi più gravi, ovverosia per le ipotesi di impresa “stabilmente utilizzata” per la realizzazione dei reati ambientali, dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Ciò significa, in concreto, che anche per le nuove fattispecie, le aziende potranno essere chiamate a rispondere non solo sul piano economico, con sanzioni pecuniarie (oggi incrementate), ma anche sul piano operativo, con misure interdittive che, nei casi più gravi, rischiano di dar luogo al blocco dell’attività. Nelle ipotesi, poi, in cui l’impresa venga “stabilmente utilizzata” per commettere tali illeciti, come anticipato, il rischio sarà addirittura quello di un’interdizione definitiva.

Implicazioni pratiche per le imprese e obblighi operativi:

Le implicazioni pratiche per le imprese sono molteplici. In particolare, per le aziende che si sono già dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del “Decreto 231”, occorrerà procedere col relativo aggiornamento e, nello specifico:

  • ritornare quanto prima sul proprio Risk Assessment, andando a valutare anche i rischi derivanti dalle nuove fattispecie di reato introdotte;
  • provvedere al corrispondente Risk Management, predisponendo e rafforzando le procedure interne anche rispetto alle nuove fattispecie, con particolare riguardo alla formazione del personale, ai controlli sull’intera filiera della gestione dei rifiuti, alla corretta tenuta dei registri e dei formulari nonché assicurandosi che le deleghe, se presenti, non diventino “zone grigie” (il vertice deve poter dimostrare che la delega è accompagnata da una adeguata supervisione).

ADR Firm è come sempre a disposizione delle Imprese clienti per l’assistenza nell’adeguamento dei Modelli 231 e per l’implementazione di procedure di gestione ambientale conforme.

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Giuseppe Caldarelli
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