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Uno sguardo al Decreto Sicurezza: il provvedimento in sei macro-punti fondamentali

Pubblicato 6 Mag alle 9:00

Il nuovo “Decreto Sicurezza” (D.L. n. 48/2025), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2025, è già in vigore. Si tratta di un provvedimento variegato e complesso che interviene su diversi fronti: dal contrasto al terrorismo, passando per l’introduzione di numerose fattispecie di reato, per finire col rafforzamento delle tutele previste per le forze dell’ordine. Al di là delle tante critiche che il provvedimento ha attirato a sé e su cui non riteniamo di doverci soffermare, ci sembra opportuno gettare un primo sguardo sulle novità principali.

  1. Ampliamento dello strumentario nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Nell’ambito della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata viene introdotta la nuova fattispecie di reato della detenzione di materiale con finalità di terrorismo che punisce con la reclusione da due mesi a sei anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’utilizzo di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3, c.p.). All’art. 435, c.p. (“Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti”) viene inoltre introdotto un comma 2 che, fatte salve le ipotesi di concorso nel reato, estende la punibilità a coloro che, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o l’uso di materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, o su qualsiasi altra tecnica o metodo per il compimento dei delitti non colposi previsti dallo stesso titolo.

Vengono infine rafforzati i controlli sui noleggi auto, le cui finalità preventive vengono ora estese ai reati in materia di criminalità organizzata, anche di stampo mafioso.

  1. Nuove norme in materia antimafia.

In tema di documentazione antimafia, è ora previsto che il Prefetto possa, su istanza dell’interessato e in casi eccezionali, limitare alcuni effetti dell’interdittiva antimafia al fine di assicurare che l’imprenditore individuale non perda ogni mezzo di sostentamento.

Vi è inoltre l’estensione dei benefici previsti per i superstiti delle vittime della mafia anche al coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado del destinatario di una delle misure di prevenzione previste dal Codice antimafia o dei soggetti sottoposti a procedimento penale per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., qualora risulti che al momento del fatto il richiedente avesse già definitivamente interrotto ogni rapporto personale e patrimoniale.

Sempre nell’ambito della disciplina antimafia, poi, si assiste alla introduzione del c.d. contratto di rete nel novero delle figure sottoposte a verifica antimafia.

Da ultimo, si segnala l’intervento di importanti modifiche riguardanti la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, finalizzate a garantire maggiore trasparenza ed efficienza.

  1. Introduzione di nuove fattispecie di reato e circostanze aggravanti per fenomeni di recente clamore mediatico.

Il Decreto Sicurezza introduce una serie di nuove fattispecie di reato, tutte accomunate dall’essere ricollegate a fenomeni che, in vario modo, sono di recente balzate agli onori della cronaca.

In primo luogo, si introduce il delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis, c.p.), con il quale si punisce con la reclusione da due a sette anni “chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente” nonché “chiunque si appropria, con artifizi o raggiri, di un immobile altrui ovvero cede ad altri l’immobile occupato”. La norma si applica anche alle pertinenze dell’immobile.

Il blocco stradale e ferroviario, che fino all’introduzione del D.L. in esame era un mero illecito amministrativo, diviene ora un delitto punito con la reclusione fino ad un mese e la multa fino a 300 euro. Se il fatto viene commesso da più persone, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Si introduce, inoltre, il nuovo reato di rivolta in carcere (art. 415-bis, c.p.) e nei centri di trattenimento per migranti (art. 14, comma 7.1, T.U. Immigrazione) che punisce con la reclusione – rispettivamente – da uno a cinque anni e da uno a quattro anni chi vi partecipa con violenza, minaccia o resistenza all’autorità; reclusione che sale ad un massimo di diciotto anni per il caso in cui ne scaturisca l’evento morte o lesioni gravi. Pene elevate vengono inoltre previste per chi organizza o guida la rivolta.

Con l’intento di rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione delle truffe perpetrate a danno dei soggetti più deboli, in particolare gli anziani, viene introdotta una nuova ed apposita ipotesi di truffa aggravata che, tra l’altro, prevede la possibilità di procedere con l’arresto in flagranza.

Viene inoltre introdotta una nuova circostanza aggravante comune per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità, pubblica e individuale, la libertà personale e il patrimonio, con l’evidente intento del contrasto al fenomeno dei borseggi: l’aver commesso il fatto all’interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno di convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

Infine, ancora nell’ottica del contrasto ai c.d. delitti urbani, vengono aumentate le pene per chi impiega minori sino a sedici anni per commettere il reato di accattonaggio e viene introdotta un’aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso con violenza o minaccia o nei confronti dei medesimi soggetti minori o di persona comunque non imputabile.

  1. Istituti penitenziari: lavoro e detenute madri.

Con l’intento di favorire il lavoro dei detenuti, anche extra-moenia, il Decreto, in attuazione del principio di solidarietà sociale, estende la definizione di “persone svantaggiate” anche ai detenuti o internati negli istituti penitenziari nonché agli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari.

Ancora in materia di esecuzione della pena, viene abrogata la disposizione che prevedeva il rinvio obbligatorio della pena per le detenute incinte o con figli a carico, al contempo introducendo quello facoltativo. È poi prevista una preclusione per il caso in cui dal rinvio facoltativo possa derivare il pericolo di commissione di ulteriori delitti. Si introduce, inoltre, l’obbligo per il giudice di disporre la misura della custodia cautelare negli istituti a custodia attenuata per le donne incinte o con prole di età inferiore ad un anno.

  1. Rafforzamento delle tutele per le forze dell’ordine.

Viene rafforzata la tutela penale per le forze di polizia e i militari. Si introduce una circostanza aggravante per il delitto di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale per il caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con aumento della pena sino alla metà.

Si introduce, inoltre, il nuovo reato di lesioni personali cagionate in danno dei medesimi soggetti di cui sopra nell’atto dell’adempimento delle loro funzioni o comunque a causa dello stesso.

Le forze di polizia potranno ora indossare bodycam sulle loro divise, al fine di registrare le operazioni di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili ed in ambito ferroviario, anche a bordo treno. La stessa facoltà viene prevista all’interno degli istituti penitenziari.

Infine, anche gli agenti, come gli ufficiali, sono ora autorizzati a portare con sé armi private senza licenza quando non sono in servizio.

  1. Stop alla c.d. cannabis light.

Infine, si segnala l’introduzione, all’interno della L. n. 242/2016, dell’espresso divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze, anche se a basso contenuto di THC, per scopi diversi da quelli consentiti in via eccezionale dalla medesima legge.

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Giuseppe Caldarelli
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