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Verso una nuova e “sempre” legittima difesa

Pubblicato 3 Novembre 2018

Lo scorso 24 ottobre, il Senato ha approvato in prima lettura ed a larga maggioranza (195 favorevoli, 52 contrari ed un astenuto) il D.D.L. n. 5 che ridisegna i confini della c.d. legittima difesa.

Il testo dovrà ora passare al vaglio della Camera dei Deputati ed, ove venisse anche qui approvato in prima lettura, diventerà Legge, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e conclusa la vacatio legis.

La riforma, fortemente voluta dalle forze al Governo, ha sin da subito sollecitato il dibattito politico.

Da un lato, i sostenitori di un intervento permeante a favore dei cittadini che vedono lesa la propria sfera privata, il proprio patrimonio e la propria incolumità personale.

Dall’altro, chi invita a riflettere sui rischi di un potere eccessivo in capo ai singoli.

Quel che è certo è che l’obiettivo principale della riforma sia quello di ridurre la discrezionalità in capo al Giudice chiamato a valutare, volta per volta, la proporzionalità tra l’offesa ricevuta e la difesa approntata, mediante l’introduzione di una presunzione assoluta di legittimità della difesa che operi nelle ipotesi in cui [ Nota 1 ]:

  1. a fronte di una violazione di domicilio, un’arma legittimamente detenuta (o altro mezzo idoneo) venga utilizzata per difendere la propria od altrui incolumità ovvero i beni propri o di altri, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione;
  2. i medesimi fatti avvengano in un luogo in cui viene esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale;
  3. la difesa sia necessaria per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone.

L’art. 52 c.p. era invero stato già oggetto di un’importante riforma nel 2006 (L. 59/2006), quando il Parlamento aveva previsto al secondo e terzo comma una specifica presunzione – seppur non assoluta – di proporzione tra offesa e difesa in tutti quei casi in cui l’aggressione fosse avvenuta nei luoghi di privata dimora ovvero in quelli in cui viene esercitata l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

Malgrado tale presunzione fosse già esistente, il Legislatore ha ritenuto, a distanza di dodici anni, necessario intervenire nuovamente sul testo della disposizione normativa, restringendo ancor più il potere valutativo dell’organo chiamato a giudicare la fattispecie concreta.

Ciò in conseguenza del fatto che nell’interpretare la portata precettiva del vigente art. 52 c.p., la Cassazione ha più volte ristretto i confini della legittima difesa puntualizzando che essa non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione (Cass. 23/03/2007, n. 12466).

Ad avviso della Corte, i correttivi del 2006 hanno, dunque, riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa; di conseguenza, si è ritenuto che la reazione a difesa dei beni sia legittima solo quando non vi sia desistenza ed, anzi, sussista un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri. In conclusione, per i Giudici di Legittimità, la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzata ex ante, l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (Cass. 16/06/2016, n. 23221).

È evidente, dunque, che le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza di merito e di legittimità hanno parzialmente tradito gli obiettivi della riforma del 2006, limitando la portata operativa della causa di giustificazione in discorso.

Questa – insieme al clima emergenziale generato da noti e recenti fatti di cronaca – la premessa per una nuova revisione del testo normativo.

Del resto, che i tempi per una diversa lettura della scriminante in esame fossero maturi si evince anche dai contenuti di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 20/06/2018, n. 29515), la quale, nell’assolvere un tabaccaio per l’omicidio di un ladro, mostra come, già sulla base di un’interpretazione aderente al testo del diritto vigente, potessero essere soddisfatte buona parte delle istanze sottese alla riforma degli scorsi giorni.

Segnatamente, mediante la suddetta pronuncia, i Giudici di Piazza Cavour hanno condiviso la valutazione della Corte d’Appello di Venezia (che aveva riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per eccesso di legittima difesa) la quale ha ritenuto che “la situazione di penombra, il forte rumore, lo stress emotivo, la rapida successione di movimenti all’interno della tabaccheria dei tre complici che avevano divelto il registratore di cassa e tre mensole contenenti la merce, possono aver indotto ragionevolmente e in maniera scusabile in errore l’imputato circa le effettive intenzioni del ladro e la situazione erroneamente percepita come di imminente aggressione per sé o i suo familiari, nel momento in cui, in uno stato di forte concitazione, ha fatto partire il colpo”.

In altre parole, osserva la Cassazione “la corte territoriale con giudizio ex ante ha valutato … tutte le circostanze di fatto, statiche e dinamiche, oggettive e soggettive, in relazione al momento della reazione e al contesto spazio-temporale, dando rilievo al complesso delle risultanze probatorie e ha apprezzato e ritenuto scusabile, con giudizio logico e coerente, l’errore di valutazione dell’imputato circa la sussistenza dei presupposti di fatto, di proporzione e di necessità della difesa, che rappresentano gli elementi costitutivi della legittima difesa”.

È evidente come la sentenza in discorso abbia raggiunto proprio i risultati cui mira la riforma sottoposta all’esame Parlamentare. E lo ha fatto – senza frizioni con i principi costituzionali – in rapporto ad uno dei classici casi, controversi, di legittima difesa domiciliare.

Il testo approvato al Senato, come sopra anticipato, si propone infatti di rafforzare la presunzione di proporzione introdotta nel secondo comma nel 2006 e di introdurre ex novo, nel quarto comma, un’ipotesi di presunzione di legittima difesa domiciliare.

Orbene, vale la pena domarsi se, ove la riforma venisse positivamente licenziata anche alla Camera, la modifica – al di là del proprio valore simbolico – riuscirà o meno ad incidere sull’applicazione della norma ed, in particolare, sull’interpretazione consolidatasi in giurisprudenza, in specie a proposito dell’ipotesi più controversa (ovverosia quella dell’offesa diretta ai beni patrimoniali), in rapporto alla quale la proporzione opera solo in presenza di un contestuale pericolo per la persona.

Quanto alla nuova previsione di cui al nuovo quarto comma (“Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone”), è evidente che il Legislatore si sia spinto oltre la riforma del 2006, introducendo una ulteriore presunzione di legittima difesa.

In particolare, ove l’intrusione sia avvenuta con violenza, alle persone od alle cose, ovvero con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone, ad essere presunta non sarà solo la proporzione tra difesa e offesa, ma anche la necessità della difesa che parrebbe possa essere invocata anche quando il pericolo possa essere fronteggiato con alternative lecite (ad es., la fuga) o meno lesive (ad es., l’uso delle mani nude, anziché di un’arma).

A corollario di quanto sopra, il D.D.L. n. 5 ha previsto altri interventi normativi, volti egualmente a rafforzare i confini della difesa legittima ed, al contempo, ad inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti di coloro che si rendano responsabili dei reati di violazione domiciliare ed aggressione contro il patrimonio altrui.

Di seguito, brevemente i punti salienti della riforma (in aggiunta a quanto sopra detto in relazione all’art. 52 c.p.):

  • modifica dell’art. 55 c.p. (rispetto al c.d. “eccesso colposo”): viene esclusa la punibilità nei confronti di coloro che, all’atto di difendersi, si siano trovati in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto;
  • sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all’art. 624 bis c.p. (“Furto in abitazione o furto con strappo”), subordinata al pagamento integrale del risarcimento del danno a favore della persona offesa;
  • pene più severe per i reati di violazione di domicilio, furto e rapina;
  • modifica dell’art. 2044 cod. civ., con esclusione della responsabilità civile per chi si sia legittimamente difeso. Pertanto, l’autore del fatto, se assolto in sede penale in applicazione dell’art. 52 c.p., non potrà essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Nei casi di eccesso colposo, al danneggiato verrà riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal Giudice tenuto conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato;
  • estensione delle norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia disposta l’archiviazione, il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo;
  • priorità nei processi, attribuendo corsia preferenziale, nella formazione dei ruoli di udienza, ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose in presenza delle circostanze di cui agli artt. 52 co. 2-3-4 c.p. e 55, co. 2 c.p..

Non resta a questo punto che attendere il voto della Camera, per comprendere se il testo, così come approvato al Senato, diventerà legge o subirà modifiche.

Dopo la promulgazione, si avrà modo di verificare come si orienterà la giurisprudenza di merito e di legittimità nell’applicazione delle suddette norme ed, in particolare, se prevarrà un’attuazione letterale delle nuove disposizioni ovvero, se come accaduto nel 2006, prevarranno tentativi interpretativi volti a mitigare il dettato normativo.

Nota 1

Il principale intervento apportato dalla Commissione Giustizia del Senato riguarda l’art. 52 c.p. (rubricato “difesa legittima”), al quale dovrebbero essere apportate le seguenti modifiche:

– comma 2: “nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  1. a) la propria o la altrui incolumità;
  2. b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”;

– comma 3: “Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”;

– nuovo comma 4: ”Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone”.

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Valentina Romagnoli
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Valentina è collaboratore di ADR. Si occupa prevalentemente di diritto penale d’impresa, diritto assicurativo ed Autorità Amministrative Indipendenti. È avvocato dal 2017.
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