{"id":8719,"date":"2018-11-03T11:17:22","date_gmt":"2018-11-03T10:17:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adrfirm.it\/2018\/11\/03\/verso-una-nuova-e-sempre-legittima-difesa\/"},"modified":"2025-02-26T03:04:19","modified_gmt":"2025-02-26T02:04:19","slug":"verso-una-nuova-e-sempre-legittima-difesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adrfirm.it\/en\/2018\/11\/03\/verso-una-nuova-e-sempre-legittima-difesa\/","title":{"rendered":"Verso una nuova e \u201csempre\u201d legittima difesa"},"content":{"rendered":"<section class=\"l-section wpb_row height_medium\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_flex valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p>Lo scorso 24 ottobre, il Senato ha approvato in prima lettura ed a larga maggioranza (195 favorevoli, 52 contrari ed un astenuto) il D.D.L. n. 5 che ridisegna i confini della c.d. legittima difesa.<\/p>\n<p>Il testo dovr\u00e0 ora passare al vaglio della Camera dei Deputati ed, ove venisse anche qui approvato in prima lettura, diventer\u00e0 Legge, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e conclusa la <em>vacatio legis<\/em>.<\/p>\n<p>La riforma, fortemente voluta dalle forze al Governo, ha sin da subito sollecitato il dibattito politico.<\/p>\n<p>Da un lato, i sostenitori di un intervento permeante a favore dei cittadini che vedono lesa la propria sfera privata, il proprio patrimonio e la propria incolumit\u00e0 personale.<\/p>\n<p>Dall\u2019altro, chi invita a riflettere sui rischi di un potere eccessivo in capo ai singoli.<\/p>\n<p>Quel che \u00e8 certo \u00e8 che l\u2019obiettivo principale della riforma sia quello di ridurre la discrezionalit\u00e0 in capo al Giudice chiamato a valutare, volta per volta, la proporzionalit\u00e0 tra l\u2019offesa ricevuta e la difesa approntata, mediante l\u2019introduzione di una presunzione assoluta di legittimit\u00e0 della difesa che operi nelle ipotesi in cui\u00a0[\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"#note\">Nota 1<\/a><\/span>\u00a0]:<\/p>\n<ol>\n<li>a fronte di una violazione di domicilio, un\u2019arma legittimamente detenuta (o altro mezzo idoneo) venga utilizzata per difendere la propria od altrui incolumit\u00e0 ovvero i beni propri o di altri, quando non vi \u00e8 desistenza e vi \u00e8 pericolo di aggressione;<\/li>\n<li>i medesimi fatti avvengano in un luogo in cui viene esercitata un\u2019attivit\u00e0 commerciale, professionale o imprenditoriale;<\/li>\n<li>la difesa sia necessaria per respingere l\u2019intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o pi\u00f9 persone.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019art. 52 c.p. era invero stato gi\u00e0 oggetto di un\u2019importante riforma nel 2006 (L. 59\/2006), quando il Parlamento aveva previsto al secondo e terzo comma una specifica presunzione \u2013 seppur non assoluta \u2013 di proporzione tra offesa e difesa in tutti quei casi in cui l\u2019aggressione fosse avvenuta nei luoghi di privata dimora ovvero in quelli in cui viene esercitata l\u2019attivit\u00e0 commerciale, imprenditoriale o professionale.<\/p>\n<p>Malgrado tale presunzione fosse gi\u00e0 esistente, il Legislatore ha ritenuto, a distanza di dodici anni, necessario intervenire nuovamente sul testo della disposizione normativa, restringendo ancor pi\u00f9 il potere valutativo dell\u2019organo chiamato a giudicare la fattispecie concreta.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in conseguenza del fatto che nell\u2019interpretare la portata precettiva del vigente art. 52 c.p., la Cassazione ha pi\u00f9 volte ristretto i confini della legittima difesa puntualizzando che essa non consente un\u2019indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell\u2019ambiente domestico, alla propria o altrui incolumit\u00e0, o quanto meno un pericolo di aggressione (Cass. 23\/03\/2007, n. 12466).<\/p>\n<p>Ad avviso della Corte, i correttivi del 2006 hanno, dunque, riguardato solo il concetto di proporzionalit\u00e0, fermi restando i presupposti dell\u2019attualit\u00e0 dell\u2019offesa e della inevitabilit\u00e0 dell\u2019uso delle armi come mezzo di difesa; di conseguenza, si \u00e8 ritenuto che la reazione a difesa dei beni sia legittima solo quando non vi sia desistenza ed, anzi, sussista un pericolo attuale per l\u2019incolumit\u00e0 fisica dell\u2019aggredito o di altri. In conclusione, per i Giudici di Legittimit\u00e0, la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzata <em>ex ante<\/em>, l\u2019unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (Cass. 16\/06\/2016, n. 23221).<\/p>\n<p>\u00c8 evidente, dunque, che le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza di merito e di legittimit\u00e0 hanno parzialmente tradito gli obiettivi della riforma del 2006, limitando la portata operativa della causa di giustificazione in discorso.<\/p>\n<p>Questa \u2013 insieme al clima emergenziale generato da noti e recenti fatti di cronaca &#8211; la premessa per una nuova revisione del testo normativo.<\/p>\n<p>Del resto, che i tempi per una diversa lettura della scriminante in esame fossero maturi si evince anche dai contenuti di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 20\/06\/2018, n. 29515), la quale, nell\u2019assolvere un tabaccaio per l\u2019omicidio di un ladro, mostra come, gi\u00e0 sulla base di un\u2019interpretazione aderente al testo del diritto vigente, potessero essere soddisfatte buona parte delle istanze sottese alla riforma degli scorsi giorni.<\/p>\n<p>Segnatamente, mediante la suddetta pronuncia, i Giudici di Piazza Cavour hanno condiviso la valutazione della Corte d\u2019Appello di Venezia (che aveva riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per eccesso di legittima difesa) la quale ha ritenuto che \u201c<em>la situazione di penombra, il forte rumore, lo stress emotivo, la rapida successione di movimenti all\u2019interno della tabaccheria dei tre complici che avevano divelto il registratore di cassa e tre mensole contenenti la merce, possono aver indotto ragionevolmente e in maniera scusabile in errore l\u2019imputato circa le effettive intenzioni del ladro e la situazione erroneamente percepita come di imminente aggressione per s\u00e9 o i suo familiari, nel momento in cui, in uno stato di forte concitazione, ha fatto partire il colpo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In altre parole, osserva la Cassazione \u201c<em>la corte territoriale con giudizio ex ante ha valutato \u2026 tutte le circostanze di fatto, statiche e dinamiche, oggettive e soggettive, in relazione al momento della reazione e al contesto spazio-temporale, dando rilievo al complesso delle risultanze probatorie e ha apprezzato e ritenuto scusabile, con giudizio logico e coerente, l\u2019errore di valutazione dell\u2019imputato circa la sussistenza dei presupposti di fatto, di proporzione e di necessit\u00e0 della difesa, che rappresentano gli elementi costitutivi della legittima difesa<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente come la sentenza in discorso abbia raggiunto proprio i risultati cui mira la riforma sottoposta all\u2019esame Parlamentare. E lo ha fatto \u2013 senza frizioni con i principi costituzionali \u2013 in rapporto ad uno dei classici casi, controversi, di legittima difesa domiciliare.<\/p>\n<p>Il testo approvato al Senato, come sopra anticipato, si propone infatti di rafforzare la presunzione di proporzione introdotta nel secondo comma nel 2006 e di introdurre <em>ex novo<\/em>, nel quarto comma, un\u2019ipotesi di presunzione di legittima difesa domiciliare.<\/p>\n<p>Orbene, vale la pena domarsi se, ove la riforma venisse positivamente licenziata anche alla Camera, la modifica \u2013 al di l\u00e0 del proprio valore simbolico \u2013 riuscir\u00e0 o meno ad incidere sull\u2019applicazione della norma ed, in particolare, sull\u2019interpretazione consolidatasi in giurisprudenza, in specie a proposito dell\u2019ipotesi pi\u00f9 controversa (ovverosia quella dell\u2019offesa diretta ai beni patrimoniali), in rapporto alla quale la proporzione opera solo in presenza di un contestuale pericolo per la persona.<\/p>\n<p>Quanto alla nuova previsione di cui al nuovo quarto comma <em>(\u201cNei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l\u2019intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o pi\u00f9 persone\u201d), <\/em>\u00e8 evidente che il Legislatore si sia spinto oltre la riforma del 2006, introducendo una ulteriore presunzione di legittima difesa.<\/p>\n<p>In particolare, ove l\u2019intrusione sia avvenuta con violenza, alle persone od alle cose, ovvero con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o pi\u00f9 persone, ad essere presunta non sar\u00e0 solo la proporzione tra difesa e offesa, ma anche la necessit\u00e0 della difesa che parrebbe possa essere invocata anche quando il pericolo possa essere fronteggiato con alternative lecite (ad es., la fuga) o meno lesive (ad es., l\u2019uso delle mani nude, anzich\u00e9 di un\u2019arma).<\/p>\n<p>A corollario di quanto sopra, il D.D.L. n. 5 ha previsto altri interventi normativi, volti egualmente a rafforzare i confini della difesa legittima ed, al contempo, ad inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti di coloro che si rendano responsabili dei reati di violazione domiciliare ed aggressione contro il patrimonio altrui.<\/p>\n<p>Di seguito, brevemente i punti salienti della riforma (in aggiunta a quanto sopra detto in relazione all\u2019art. 52 c.p.):<\/p>\n<ul>\n<li>modifica dell\u2019art. 55 c.p. (rispetto al c.d. \u201ceccesso colposo\u201d): viene esclusa la punibilit\u00e0 nei confronti di coloro che, all\u2019atto di difendersi, si siano trovati in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto;<\/li>\n<li>sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all\u2019art. 624 bis c.p. (\u201cFurto in abitazione o furto con strappo\u201d), subordinata al pagamento integrale del risarcimento del danno a favore della persona offesa;<\/li>\n<li>pene pi\u00f9 severe per i reati di violazione di domicilio, furto e rapina;<\/li>\n<li>modifica dell\u2019art. 2044 cod. civ., con esclusione della responsabilit\u00e0 civile per chi si sia legittimamente difeso. Pertanto, l\u2019autore del fatto, se assolto in sede penale in applicazione dell\u2019art. 52 c.p., non potr\u00e0 essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Nei casi di eccesso colposo, al danneggiato verr\u00e0 riconosciuto il diritto ad una indennit\u00e0, calcolata dal Giudice tenuto conto della gravit\u00e0, delle modalit\u00e0 realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato;<\/li>\n<li>estensione delle norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia disposta l\u2019archiviazione, il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo;<\/li>\n<li>priorit\u00e0 nei processi, attribuendo corsia preferenziale, nella formazione dei ruoli di udienza, ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose in presenza delle circostanze di cui agli artt. 52 co. 2-3-4 c.p. e 55, co. 2 c.p..<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"codartr2\">Non resta a questo punto che attendere il voto della Camera, per comprendere se il testo, cos\u00ec come approvato al Senato, diventer\u00e0 legge o subir\u00e0 modifiche.<\/p>\n<p class=\"codartr2\">Dopo la promulgazione, si avr\u00e0 modo di verificare come si orienter\u00e0 la giurisprudenza di merito e di legittimit\u00e0 nell\u2019applicazione delle suddette norme ed, in particolare, se prevarr\u00e0 un\u2019attuazione letterale delle nuove disposizioni ovvero, se come accaduto nel 2006, prevarranno tentativi interpretativi volti a mitigare il dettato normativo.<\/p>\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/58BD6323-E07D-4736-A630-6811964F3F0B#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row height_medium\" id=\"note\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_flex valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"w-separator size_large\"><\/div><div class=\"w-separator us_custom_f73f4019 size_large has_font_size with_line width_default thick_3 style_solid color_border align_center with_text with_content\"><div class=\"w-separator-h\"><h6 class=\"w-separator-text\"><i class=\"fas fa-pencil-alt\"><\/i><span>Nota 1<\/span><\/h6><\/div><\/div><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p>Il principale intervento apportato dalla Commissione Giustizia del Senato riguarda l\u2019art. 52 c.p. (rubricato \u201c<em>difesa legittima<\/em>\u201d), al quale dovrebbero essere apportate le seguenti modifiche:<\/p>\n<p>&#8211; comma 2: \u201c<em>nei casi previsti\u00a0dall\u2019articolo 614, primo e secondo comma, sussiste <strong><u>sempre<\/u>\u00a0<\/strong>il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un&#8217;arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) la propria o la altrui incolumit\u00e0;<\/em><\/li>\n<li><em>b) i beni propri o altrui, quando non vi \u00e8 desistenza e vi \u00e8 pericolo d&#8217;aggressione\u201d;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; comma 3: \u201c<strong><em><u>Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano<\/u>\u00a0<\/em><\/strong><em>anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all&#8217;interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un&#8217;attivit\u00e0 commerciale, professionale o imprenditoriale\u201d;<\/em><\/p>\n<p>&#8211; nuovo comma 4<strong><em>: \u201d<u>Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l\u2019intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o pi\u00f9 persone<\/u><\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Lo scorso 24 ottobre, il Senato ha approvato in prima lettura ed a larga maggioranza (195 favorevoli, 52 contrari ed un astenuto) il D.D.L. n. 5 che ridisegna i confini della c.d. legittima difesa. 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