{"id":11156,"date":"2026-09-21T17:19:31","date_gmt":"2026-09-21T15:19:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adrfirm.it\/?p=11156"},"modified":"2026-09-21T17:19:31","modified_gmt":"2026-09-21T15:19:31","slug":"regolamento-ue-in-materia-di-deforestazione-eudr-nuova-deadline-per-ladeguamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adrfirm.it\/en\/2026\/09\/21\/regolamento-ue-in-materia-di-deforestazione-eudr-nuova-deadline-per-ladeguamento\/","title":{"rendered":"Regolamento UE in materia di deforestazione (EUDR): nuova deadline per l\u2019adeguamento"},"content":{"rendered":"<section class=\"l-section wpb_row height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_flex valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><ol>\n<li><strong>La nuova <em>deadline<\/em>.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Lo scorso 14 novembre il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la proposta della Commissione Europea di rinviare di un anno l\u2019applicazione del Regolamento UE in materia di deforestazione \u2013 EUDR (Reg. UE n. 2023\/1115). Esso, mirando a garantire che alcuni prodotti esportati ed importati da e verso l\u2019Unione (o anche semplicemente messi a disposizione del mercato comunitario) non provengano da terreni oggetto di deforestazione, impone nuovi ed importanti obblighi in capo alle imprese ed all\u2019intera filiera produttiva.<\/p>\n<p>In recepimento delle forti preoccupazioni espresse dagli Stati membri, dai Paesi terzi e dalle varie parti coinvolte in ordine all\u2019impossibilit\u00e0 di provvedere ad una effettiva attuazione delle nuove disposizioni gi\u00e0 a partire dal 30 dicembre 2024, cos\u00ec come originariamente previsto, sono dunque state ampliate le tempistiche per l\u2019applicazione della nuova normativa, al fine di permettere alle imprese e alle autorit\u00e0 competenti di prepararsi al meglio.<\/p>\n<p>In particolare, in seguito alla modifica, <strong>operatori <\/strong>e<strong> commercianti<\/strong> avranno tempo sino al <strong>30 dicembre 2025<\/strong> per adeguarsi, mentre le <strong>PMI<\/strong> potranno provvedere entro il <strong>30 giugno 2026<\/strong>.<\/p>\n<p>Ma cosa prevede il Regolamento?<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Il Regolamento in breve: contesto, obiettivi e disciplina di fondo.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La deforestazione e il degrado forestale avanzano ad un ritmo incalzante, contribuendo al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversit\u00e0. La principale causa del fenomeno \u00e8 da rintracciarsi nell\u2019espansione dei terreni agricoli connessa alla produzione di materie prime come bovini, cacao, caff\u00e8, palma da olio, gomma, soia e legno. L\u2019UE, essendo tra i maggiori consumatori di tali materie prime, ha dunque deciso di ridurre il proprio contributo alla deforestazione e al degrado forestale facendo in modo che gli unici prodotti \u201cabilitati\u201d a circolare all\u2019interno del proprio mercato siano quelli <em>\u201ca deforestazione zero\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>In quest\u2019ottica, il Regolamento, entrato in vigore a giugno 2023, va a regolamentare l\u2019immissione sul mercato dell\u2019Unione e l\u2019esportazione di prodotti che <em>\u201ccontengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando come materie prime <strong>bovini<\/strong>, <strong>cacao<\/strong>, <strong>caff\u00e8<\/strong>, <strong>palma da olio<\/strong>, <strong>gomma<\/strong>, <strong>soia<\/strong> e <strong>legno<\/strong>\u201d<\/em> e, in particolare, impone un divieto totale di circolazione per tutte le merci ed i beni che non soddisfano le seguenti tre condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>siano a deforestazione zero<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>siano stati<\/strong> <strong>prodotti in conformit\u00e0 con la legislazione applicabile nel Paese di produzione<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>siano coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dette misure si inseriscono nell\u2019alveo della strategia UE per la promozione di una crescita economica sostenibile che spinga le imprese a considerare nelle proprie scelte economiche anche valutazioni su rischi ambientali e sociali, imponendo alle stesse importanti obblighi di <em>Due diligence<\/em> e trasparenza.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>A chi si applica?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Regolamento si applica a due tipologie di soggetti:<\/p>\n<ul>\n<li>gli <strong>operatori<\/strong>: intendendosi per essi <em>\u201cla persona fisica o giuridica che nel corso di un\u2019attivit\u00e0 commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta\u201d<\/em>;<\/li>\n<li>i <strong>commercianti<\/strong>: intendendosi per questi ultimi <em>\u201cla persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall\u2019operatore, che nel corso di un\u2019attivit\u00e0 commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato\u201d<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>I nuovi obblighi di <em>Due diligence<\/em>.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Ai sensi del Regolamento, i prodotti conformi, che in quanto tali possono essere importati, commercializzati o esportati, sono quelli <em>\u201ca deforestazione zero\u201d<\/em>, prodotti in conformit\u00e0 alla legislazione vigente nel Paese di produzione e coperti da una <em>\u201cdichiarazione di dovuta diligenza\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Operatori e commercianti dovranno dunque attuare un efficace <strong><u>sistema di <em>Due diligence<\/em><\/u><\/strong>, nell\u2019ambito del quale occorrer\u00e0 che gli stessi provvedano a:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>raccogliere informazioni rilevanti<\/strong>, vale a dire documenti e dati adeguati e verificabili dai quali si possa desumere che i prodotti interessati sono conformi al Regolamento (tra questi, in particolare, la tipologia e quantit\u00e0 di prodotto, il Paese di produzione e la geolocalizzazione dell\u2019appezzamento o degli appezzamenti di terreno in cui le materie prime sono state prodotte);<\/li>\n<li><strong>valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale<\/strong>;<\/li>\n<li>laddove le valutazioni compiute abbiano condotto a ritenere che il rischio sia significativo, <strong>mettere in atto una serie di misure per l\u2019attenuazione di detto rischio<\/strong>, sino a che lo stesso non abbia raggiunto un livello quantomeno <em>\u201ctrascurabile\u201d<\/em>;<\/li>\n<li>laddove il rischio di non conformit\u00e0 sia (originariamente o per l\u2019effetto delle misure di attenuazione) <em>\u201cnullo o trascurabile\u201d<\/em>, <strong>emettere una dichiarazione di dovuta diligenza da caricare sul portale telematico appositamente predisposto<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si potr\u00e0 commercializzare i prodotti solamente nel caso in cui si sia giunti alla conclusione che il rischio di non conformit\u00e0 sia nullo o trascurabile.<\/p>\n<p>Per il caso in cui i Paesi di produzione rientrino tra quelli non classificati <em>\u201cad alto rischio\u201d<\/em>, gli operatori ed i commercianti potranno attuare una <strong><em>\u201c<u>Due diligence semplificata<\/u>\u201d<\/em><\/strong>, dovendo provvedere a raccogliere le informazioni relative ai Paesi di produzione, ma senza dover effettuare la valutazione del rischio e la eventuale attuazione delle misure di attenuazione.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Quali sanzioni?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Regolamento porta con s\u00e9 un importante apparato sanzionatorio, con sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore dei beni coinvolti <strong>pari ad almeno il 4% del fatturato totale annuo. <\/strong>Inoltre, i prodotti non conformi ed i relativi introiti potranno essere oggetto di <strong>confisca <\/strong>e l\u2019operatore economico potr\u00e0 essere attinto da un provvedimento di<strong> esclusione temporanea dall\u2019accesso a finanziamenti pubblici, gare, concessioni e sovvenzioni<\/strong>.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong>Cosa pu\u00f2 fare ADR per i propri Clienti?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Team di ADR pu\u00f2 supportare i propri Clienti lungo tutte le fasi necessarie alla soddisfazione dei requisiti di conformit\u00e0 previsti dal Regolamento. In particolare, la Societ\u00e0 \u00e8 in grado di:<\/p>\n<ul>\n<li>condurre un adeguato<strong> <em>Risk Assessment<\/em><\/strong> volto a comprendere il livello di coinvolgimento dell\u2019Impresa e delle singole unit\u00e0 produttive nelle aree d\u2019applicazione del Regolamento ed effettuare un attento <strong><em>screening<\/em> dei prodotti<\/strong> in relazione a quanto considerato dalla normativa;<\/li>\n<li>definire, sulla base delle valutazioni svolte, un\u2019adeguata <strong>tabella di marcia <\/strong>che consenta di individuare le singole azioni da porre in essere per adeguarsi in tempo utile ai nuovi obblighi;<\/li>\n<li>implementare un<strong> efficace sistema di <em>Due diligence<\/em><\/strong>, integrato nei vari processi coinvolti;<\/li>\n<li>implementare un adeguato<strong> sistema di controllo<\/strong> <strong>e aggiornamento<\/strong> che consenta di effettuare <em>check<\/em> continui con riguardo agli sviluppi normativi e alla idoneit\u00e0 delle misure adottate;<\/li>\n<li>realizzare e condurre una valida <strong>formazione<\/strong> sui nuovi obblighi di <em>Due diligence<\/em> rispetto alle singole funzioni coinvolte.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La nuova deadline. 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